Cassazione penale , sez. fer. , 03/08/2021 , n. 31119
In virtù della normativa emergenziale dettata dalla pandemia COVID-19, laddove l’avviso di fissazione dell’udienza rinviata per legittimo impedimento del difensore sia stato notificato oltre il termine utile per la richiesta di discussione orale o non sia stato comunicato, la difesa non risulta comunque privata del contraddittorio cartolare. Si configura infatti una nullità di ordine generale a regime intermedio, da far valere entro la data di deliberazione della sentenza di appello e cioè, una volta ricevuta la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, mediante l’atto scritto con cui entro 5 giorni antecedenti l’udienza i difensori possono rassegnare le proprie conclusioni ex art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 (nella specie, la difesa dell’imputato si doleva di violazione di legge poiché, a seguito di comunicazione del legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza essendo in quarantena per contatto con un collega positivo al COVID-19, non aveva ricevuto il verbale d’udienza con l’avviso di fissazione della nuova data).