Il sindacato sulle controversie relative alla mancata ammissione al finanziamento si risolve essenzialmente nello scrutinio del corretto esercizio della discrezionalità tecnica riservata all’Istituto in sede di valutazione delle singole voci del progetto in base ai criteri attinenti alla finalità e all’efficacia dell’intervento proposto, con la conseguenza che gli apprezzamenti all’uopo svolti dall’Autorità procedente possono essere sindacati solo se affetti da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto restando, in ogni caso, preclusa al Giudice la sostituzione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione, se non inficiata dalle predette manifeste violazioni