In data 3 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MISE 5 luglio 2021 che contiene i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria connessa con l’emergenza da COVID-19.
Di seguito esaminiamo alcune importanti specificazioni apportate dal decreto.
Chi può accedere:
Possono accedere al fondo le grandi imprese che presentano le seguenti caratteristiche:
– si trovano intemporanea difficoltà finanziaria;
– presentano prospettive di ripresa dell’attività;
– sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
– hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
– non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal ministero un ordine di recupero.
Imprese escluse:
Sono invece escluse le seguenti imprese (art. 5 D.M. MISE 5 luglio 2021):
– che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;
– che si trovavano già in situazione difficoltà (ai sensi dell’art. 2 Reg. UE 651/2014) alla data del 31 dicembre 2019;
– nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva relativa all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 comma 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001);
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
– che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
– che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Documentazione necessaria:
Il fondo concede solo finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset. A tal fine l’impresa deve presentare a Invitalia una specifica istanza cui deve allegare il piano aziendale, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo.
Tempi di valutazione della domanda:
Invitalia valuta le domande pervenute entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza correlata dal piano aziendale e dalla eventuale ulteriore documentazione.