L’Amministrazione comunale è tenuta a porre in essere l’attività di pianificazione urbanistica e programmazione delle opere pubbliche necessarie ai fini dell’adeguamento e della messa in sicurezza delle condotte idriche a raccolta delle acque meteoriche nonché a provvedere nell’immediato ad assicurare la manutenzione delle condutture fognarie di raccolta e deflusso delle acque reflue e a risarcire il danno subito per effetto dell’inadeguatezza, rispetto al crescente sviluppo edilizio della zona, del sistema fognario di gestione delle acque meteoriche, essendo, nel caso di specie, configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. per non aver provveduto all’adeguamento e alla manutenzione delle relative condutture, di fatto inserite nel sistema delle fognature comunale e, per l’effetto, rientranti nella sfera di controllo dell’Amministrazione comunale che, dunque, anche quale “custode”, è chiamata a rispondere dei danni ad esse causalmente collegati, salvo la prova del caso fortuito .