il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di revisione dei prezzi del contratto d’appalto, statuendo che spetta al giudice amministrativo la cognizione della domanda allorché venga in rilievo l’esistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, mentre spetterà al giudice ordinario conoscere della pretesa che si concreta in una richiesta di adempimento, sulla base di una clausola contrattuale che delinea esattamente l’obbligazione della parte pubblica.
È anche ribadito che la giurisdizione esclusiva comporta il concorso di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, sicché la pretesa dell’interessato all’espletamento dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento della revisione dei prezzi esige la formulazione di un’istanza all’Amministrazione, che dovrà necessariamente adottare un provvedimento di riconoscimento o meno del diritto al compenso revisionale.