Rilevante la questione di costituzionalità sullo slittamento al 30 dicembre 2022 della riforma Cartabia.

Alla stregua dello stesso rinvio alla Corte Costituzionale, risulterebbe ragionevole lo slittamento delle udienze preliminari in via di celebrazione, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 425, comma tre, del codice di procedura penale dove ora si prevede che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

Il Tribunale di Siena infatti ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, sull’assunto che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. n. 162 del 2022, per contrasto con gli artt. 73, comma 3, 77, comma 2, 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 7 Cedu, nella parte in cui si dispone il rinvio dell’entrata in vigore del d.lg n. 150 del 2022 alla data del 30 dicembre 2022.