La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza; oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (nella specie, la Corte ha sottolineato che rilevano senz’altro le notizie di stampa tenendo debitamente in considerazione le caratteristiche delle stesse, il numero e la tiratura nazionale delle medesime; il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell’accipiens stesso).