IL FIDEIUSSORE PUO’ OPPORRE LE ECCEZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGAZIONE GARANTITA, OVE LA GARANZIA ABBIA AD OGGETTO PRESTAZIONI FUNGIBILI. TRIBUNALE DI BARI 3831/2023
2.1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza della deduzione difensiva avanzata dalla banca inerente all'inammissibilità “delle eccezioni sollevate in merito alla obbligazione garantita” da cui conseguirebbe il “difetto di legittimazione attiva dei fideiussori” (Ca. Ma., Ca. Ro. e Ca. Ro.), poiché basata sull'erroneo presupposto che determinate clausole delle fideiussioni in oggetto (rectius, nella fideiussione del 3.2.06, artt. 6-7-8) “qualificano