Cassazione civile , sez. lav. , 21/06/2021 , n. 17601
Eccedenze di personale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende speciali delle Camere di Commercio.
In caso di eccedenze di personale, le aziende speciali delle Camere di commercio possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza alcun obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, attesa l’inapplicabilità della disciplina di cui all’ art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 , che, in caso di soprannumero del personale, ne prevede la riassegnazione o ricollocazione ad altri enti, riservata unicamente alle Camere di commercio; i rapporti di lavoro alle dipendenze delle aziende speciali sono infatti interamente disciplinati dal diritto privato, mentre quelli con le Camere di commercio sono retti dallo statuto del pubblico impiego privatizzato, sicché la diversità di regolamentazione nemmeno è sospettabile di incostituzionalità per violazione del principio di mantenimento dei livelli occupazionali, di cui all’art. 10, lett. h), della legge-delega n. 124 del 2015.