DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA. IN MATERIA DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE E’ NECESSARIA LA SUSSISTENZA DEL DOLO SPECIFICO DI PROCURARE A SE O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO O DI RECARE UN PREGIUDIZIO AI CREDITORI.
In una delicata vicenda penale il Tribunale di Roma assolve il nostro cliente dal reato di bancarotta documentale fraudolenta perché il fatto non sussiste. Nel caso di specie il Giudice ha valorizzato i principi già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale non è possibile dedurre la configurabilità