Il delitto di aggiotaggio informativo è reato di mera condotta e di pericolo concreto, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia falsa e in riferimento alla quale deve essere valutata la sua idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato. Da queste premesse, la Cassazione ha ritenuto la competenza dell’Ag di Roma, anziché quella della Ag di Torino, in una vicenda in cui la contestazione accusatoria riguardava la “diffusione di notizie false” circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società di calcio torinese Juventus FC Spa; a supporto, la Corte, attraverso la disamina degli atti trasmessi dal giudice di merito exarticolo 24-bis del Cpp, ha considerato che la diffusione delle notizie che si assumevano false diffuse dalla società tramite un comunicato stampa aveva avuto luogo all’esito di un complesso procedimento, partito dall’immissione del dato all’interno del sistema telematico “Sdir” (Sistema di diffusione delle informazioni regolamentate), autorizzato dalla Consob, gestito da un ente privato (Computershare Spa, con sede in Milano), e conclusosi con il transito del comunicato nel data-server gestito da altra società (Irideos spa, con sede in Roma), ove detto comunicato era rimasto “stoccato” e reso accessibile al pubblico. Per l’effetto, secondo la Cassazione, doveva appunto ritenersi radicata la competenza della Ag di Roma, avendo assunto in tale luogo la condotta contestata, ossia quella di “diffusione di notizie false” circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Juventus FC Spa, connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei relativi titoli azionari.