Cassazione penale sez. V, 16/10/2020, n.32514
Le banche rispondono dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l’offerta fuori sede.
Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell’art. 31 d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58, e a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l’offerta fuori sede, quando l’illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l’ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori).