Per le agevolazioni fiscali previste per agli alloggi di edilizia economica e popolare non è necessario che nell’atto di cessione sia indicata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Comm. trib. reg. , Roma , sez. II , 26/11/2020 , n. 3774.
L’ art.32 del D.P.R. n.601 del 1973 rappresenta il regime naturale dei trasferimenti di fabbricati abitativi rientranti nei programmi di edilizia pubblica residenziale. Tale norma non prevede che nell’atto di cessione debba essere espressamente indicata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi a pena del mancato riconoscimento delle agevolazioni (come invece è presente in altre situazioni, quali la richiesta dei benefici prima casa). La loro indicazione è utile solamente ai fini del controllo da parte dell’Ufficio dell’Amministrazione.