T.A.R. , Palermo , sez. II , 14/03/2012 , n. 566.
Il presupposto per l’applicazione dell’art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865, risiede nell’esistenza di un programma di edilizia pubblica ormai in fase operativa, siccome già finanziato, al quale debba seguire semplicemente la mera localizzazione delle aree sulle quali eseguire l’intervento edilizio specifico: tale tipo di localizzazione non è un mero surrogato della formazione del piano di zona, sicché la sua legittimità non va verificata in base agli stessi parametri utilizzati per tale piano, né la delibera di localizzazione, avendo chiara funzione acceleratoria, è da ritenere per sua natura non soggetta all’approvazione regionale prevista dall’art. 8, l. 18 aprile 1962 n. 167.