T.A.R. , Napoli , sez. V , 13/01/2012 , n. 166.
L’esigenza di assicurare in tempi rapidi la soddisfazione della legittima aspettativa ad un’abitazione di proprietà da parte della popolazione di un determinato territorio — privo del piano di zona edilizia economico e popolare — ha indotto il legislatore a prevedere una norma — l’art. 51, l. n. 865 del 1971 — che ha introdotto un procedimento caratterizzato da una speciale autonomia operativa collegata all’esistenza di uno strumento urbanistico generale, unicamente adottato e trasmesso cui va correlata la deliberazione del Consiglio Comunale, al fine di consentire con urgenza ed immediatezza la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare nei Comuni privi di piani di zona. Pertanto, ai fini della legittimità della localizzazione di cui all’art. 51 è sufficiente la coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico adottato, non rilevando di fatto il successivo evolversi dell’iter perfezionativo dello strumento urbanistico generale.