T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 27/04/2020, n.4217
Va dichiarata inammissibile la class action — proposta nei confronti del Ministero della Giustizia come azione per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni al fine di ottenere la comunicazione da parte delle PP.AA. dell’indirizzo pec da inserire nel registro delle PP.AA. tenuto presso il predetto Ministero — per carenza dei presupposti di cui all’ art. 1, d.lgs. n. 198/2009 , che prevede che l’azione collettiva contro la P.A. o contro un concessionario di pubblici servizi possa tutelare i cittadini e gli utenti, in caso di mancata o tardiva emanazione di atti amministrativi generali, obbligatori e non aventi contenuto normativo che dovevano essere emanati dalla P.A. obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento; in caso di violazione degli obblighi contenuti nelle Carte di Servizi; in caso di violazione di standards qualitativi ed economici.