T.A.R. , Roma , sez. I , 06/05/2021 , n. 5303.
Le valutazioni tecniche, nel settore degli appalti pubblici, sono in linea generale sottratte al sindacato di legittimità del G.A.
Nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti che non può dedursi neanche dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla ricorrente, laddove non evidenzino alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza.