Consiglio di Stato , sez. V , 01/06/2021 , n. 4209
Il giudizio reso dalla stazione appaltante sulla anomalia dell’offerta è insindacabile.
Nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta è tipica espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, non anche estensibile ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.