INVESTIMENTO.
L’intermediario che non verifica la procura, risarcisce per il crollo dei titoli.
Cassazione civile , sez. I , 07/06/2021 , n. 15784.
In materia di intermediazione finanziaria, non è valido il contratto firmato del padre dell’investitore, se costui è privo dell’apposita procura. In tal caso, la banca è tenuta a risarcire il danno derivante dall’acquisto di obbligazioni. A dirlo è la Cassazione respingendo il ricorso della Banca popolare pugliese condannata in appello a risarcire 310mila euro, pari all’intera somma investita, e anche l’ulteriore danno, patrimoniale e non, subito dalla cliente a seguito dei contratti di acquisto dei bond nel 2000. La banca sosteneva di aver fatto “incolpevole affidamento” sull’effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al papà, uno dei clienti più facoltosi e in vista della banca medesima. Per i giudici, invece, pur non sussistendo un obbligo giuridico per il terzo contraente di richiedere al rappresentante la prova dei poteri rappresentativi, le circostanze concrete dell’investimento imponevano a un intermediario finanziario «un diligente controllo in merito alla regolarità dell’intera operazione, con verifica, in primis , della sussistenza di un effettivo potere di rappresentanza del padre per operare, per conto della figlia, titolare del rapporto di negoziazione