Consiglio di Stato , sez. III , 11/05/2021 , n. 3710.
Non è sindacabile la scelta dell’Amministrazione di verificare o meno la non anomalia dell’offerta se tale verifica non è obbligatoria.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lg. n. 50 del 2016, la determinazione dell’amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lg. n. 50 del 2016, la determinazione dell’amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza.