È illegittimo l’annullamento in autotutela della s.c.i.a. adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, imposta dall’ art. 7, l. n. 241 del 1990 , che rappresenta un principio di carattere generale dell’azione amministrativa, diretto a garantire l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale tra le parti interessate in relazione a tutti gli aspetti che assumeranno rilievo ai fini della decisione finale. Tale preavviso assume un sicuro maggiore spessore proprio nei casi in cui è riscontrabile l’esercizio del potere di autotutela tramite l’adozione di un provvedimento di annullamento di un atto amministrativo favorevole in precedenza rilasciato. Tuttavia, ai sensi dell’art. 21- octies comma 2, seconda parte, l. n. 241 del 1990 , il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento se l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale previsione è applicabile non solo ai provvedimenti vincolati, ma anche a quelli discrezionali.