Tribunale , Velletri , sez. lav. , 25/11/2020 , n. 1292.
Il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali – per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo – è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale: La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’ art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, ai sensi dell’ art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.