Lo scopo di tale termine è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, lasciando incrementare l’importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15902). E proprio in considerazione della ratio di tale norma, si è avuto modo di affermare che eventuali accordi tra creditore ed il debitore principale, che possano eventualmente dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., in favore del fideiussore (Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901). 2.5. La sentenza impugnata non si è discostata dai suddetti criteri, avendo i giudici di merito affermato che l’obbligazione principale era scaduta alla data del 20 febbraio 2013, in cui l’attività professionale si era esaurita, data dalla quale aveva iniziato a decorrere il termine semestrale per il recupero del credito. Individuato il dies a quo, hanno poi accertato che, prima del decorso del termine semestrale, il G. non aveva posto in essere alcuna valida iniziativa nei confronti del debitore principale. Infatti, l’istanza del creditore deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823). Non costituisce, pertanto, valida “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, quale è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2, 14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione, come chiarito da Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724).”