La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania ha provveduto ha sospendere la sentenza impugnata in relazione all’eccezione mossa nel ricorso in merito alla natura ex lege di cooperative a mutualità prevalente delle Cooperative sociali.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 11 del Dpr 601/1973, non è necessario che la cooperativa sociale di lavoro rispetti il requisito della prevalenza del lavoro dei soci sul totale del costo del lavoro, ai sensi della lettera b del 1° comma dell’art. 2513 c.c. e/o comunque dello sui costi, perché, le cooperative sociali sono, da una parte, considerate dalla legge sempre cooperative a mutualità prevalente (art. 111 – septies disp. att. c.c.), avuto riguardo alla esistenza di una presunzione “iuris et de iure” che attribuisce detta natura ad un organismo giuridico quale le cooperative sociali ex art. 1 legge 381/1991 e, dall’altra, beneficiano contestualmente di quanto previsto dall’art. 12 della legge 904/1977 avuto riguardo alla destinazione a riserve indivisibili degli utili.
Ne consegue che una cooperativa sociale – come peraltro confermato dalla loro equiparazione alle imprese sociali – ben può beneficiare della medesima defiscalizzazione sul 97% dello stesso utile.
Per tali ragioni la tesi dell’Ufficio – come rifluita in maniera contraddittoria all’interno della motivazione della sentenza gravata – secondo cui, nel caso di specie, non sussisterebbe il requisito della “mutualità prevalente” e la prevalenza del lavoro sulle altre voci di costo, è erronea, avuto riguardo, alla circostanza che, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini dell’esenzione è la destinazione a riserve indivisibili degli utili come previsto dall’art. 12 della legge n. 904 del 1977, avuto, peraltro, anche riguardo alla presunzione codicistica “iuris et ed iure” ex art. 111 septies disp. att.c.c., che attribuisce alle medesime cooperative sociali la natura in discorso sulla base di un presupposto oggettivo.