In modo coerente con l’ art. 8 della Direttiva 78/2000 , l’art. 5, comma 2, D.lgs. 216/2003, prevede che i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, tra cui vi sono le organizzazioni sindacali, sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
Il sindacato quando agisce, come nel caso di specie, iure proprio a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, come previsto dall’ art. 28, comma 5, D.lgs. n. 150/2011 , nella parte in cui dispone che il giudice, tra l’altro, può condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.