Prot. Civ. del Capo di gabinetto Frattasi, vengono risolti tutti i dubbi inerenti l’obbligo o meno, da parte dei titolari delle attività di ristorazione e bar, di chiedere la carta d’identità del possessore del green pass, per verificarne la corrispondenza della titolarità.
In questi giorni si è dibattuto moltissimo sull’obbligo o meno, da parte degli esercenti di ristoranti e bar, di chiedere la carta d’identità del possessore del green pass, per verificare la corrispondenza della titolarità.
Il Garante Privacy, rispondendo al quesito posto dalla Regione Piemonte riguardo il suddetto tema, ha sottolineato due giorni fa che «le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13, d.P.C.M. 17 giugno 2021, con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire»
Ma è con la circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto, n. 15350/117/2/1 Uff. III – Prot. Civ. del Capo di gabinetto Frattasi, che vengono risolti tutti i dubbi.
In tale circolare si precisa, infatti, che, riguardo il possesso del green pass e del suo utilizzo, vi sono due fasi:
– verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta;
– dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità.
La prima consiste in un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati.
La seconda ha lo scopo di contrastare casi di abuso e di elusione.
L’art. 13, comma 2, d.P.C.M. del 17 giungo 2021, in attuazione dell’art. 9, comma 10, d.l. n. 52/2021, indica tra i soggetti deputati al controllo del documento d’identità:
– i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
– il personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
– i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di green pass, nonché i loro delegati, inclusi i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
La circolare precisa, inoltre, che «la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del d.l. n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all’aperto, nonché per l’asporto e per il consumo al banco».
E conclude sottolineando che «il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio».