Nel caso in cui la fondazione non riceva risorse pubbliche è possibile prevedere una limitata remunerazione degli amministratori che potrà essere parametrata anche alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore). Ciò che è determinante, tuttavia, con riferimento alle fondazioni, è che, non essendo possibile per loro natura modificarne le finalità originarie, sono accoglibili interventi di modifica statutaria volti esclusivamente ad adeguare le strutture alle esigenze che dovessero manifestarsi per il miglior perseguimento dello scopo. Pertanto, lo statuto iniziale potrà certamente prevedere un compenso per gli amministratori se il fondatore ritiene che esso sia necessario per il buon funzionamento dell’ente. Diversa è la ipotesi in cui la retribuzione degli amministratori o il suo incremento vengono introdotte attraverso la modifica dello statuto iniziale. In questo caso, si può ritenere che la modifica possa essere funzionale ad una più efficace gestione della fondazione. Occorrerà tuttavia valutare con rigore le ragioni delle richieste di determinazione o di incremento degli emolumenti tenendo presente la situazione specifica della fondazione e le ragioni che possono giustificare una modificazione su questo punto dello statuto rispetto alla formulazione originaria. L’Amministrazione dovrà quindi distinguere in concreto le diverse tipologie di fondazione e il grado di impegno e di responsabilità degli amministratori. L’esigenza di tutelare in primo luogo la volontà del fondatore induce a ritenere che le modifiche non dovrebbero determinare un livello di compensi superiore a quelli previsti dal decreto legislativo n. 460/1997.