Il diritto di difesa in giudizio, riconosciuto e sancito dalla Costituzione, e il diritto di accesso ai documenti amministrativi d’interesse, quale corollario dei principi di trasparenza e partecipazione sanciti dalla l. n. 241/1990 in attuazione dell’art. 97 Cost., costituiscono due principi fondamentali e di portata assolutamente generale dell’ordinamento giuridico italiano, di modo che le limitazioni di accesso agli atti amministrativi connessi, seppure in senso lato, al procedimento amministrativo sono sempre accessibili salvo specifici divieti. In ogni altro caso, resta dunque rimesso alla parte controinteressata l’onere di allegare la sussistenza di un danno talmente grave da precludere l’attivazione del predetto principio fondamentale di trasparenza dell’ordinamento. Peraltro, tale preclusione, a norma della l. n. 241/1990, deve essere valutata con particolare rigore e ristrettezza qualora l’interesse puntuale, differenziato ed attuale del richiedente all’accesso agli atti richiesti sia motivato da ragioni di difesa in giudizio. Tale previsione, a propria volta, alla luce del principio costituzionale ed euro-unitario di effettività della tutela giurisdizionale, risulta connotata da una particolare ampiezza che non consente di limitarla alle specifiche esigenze di difesa di un giudizio connesso al medesimo procedimento amministrativo al quale gli atti sono riferibili, ben potendo questi ultimi assumere rilievo anche con riferimento a una pluralità di procedimenti amministrativi intercorrenti fra l’Amministrazione ed i medesimi soggetti privati.