RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DI GARA.
La risoluzione del contratto di appalto affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica va dichiarata dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento, da adottarsi da parte degli organi competenti secondo il rispettivo ordinamento, attualmente ai sensi dell’ art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 e, nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi dell’art.136 (che si sarebbe dovuto applicare al contratto stipulato nel 2015).
L’originaria lett. c) dell’ art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 , esemplificando i gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione, includeva tra questi ultimi “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio […]” .
A seguito delle modifiche apportate all’art. 80, comma 5, da ultimo con l’ art. 5 del d.l. 14 dicembre 2018 , convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , è stata introdotta, tra l’altro, la menzionata lettera c- ter ), che prevede, quale distinta fattispecie di esclusione, le gravi carenze esecutive che abbiano causato la risoluzione per inadempimento.