Una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE , relativo alla libertà di stabilimento. Per contro, disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali. Nel caso di specie, una normativa nazionale che mira a favorire fiscalmente le plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni in microimprese e in piccole imprese non quotate nei mercati borsistici regolamentati o non regolamentati, purché queste ultime esercitino un’attività economica nello Stato membro è idonea ad incidere in modo preponderante sulla libera circolazione dei capitali.