Cassazione civile , sez. un. , 05/10/2022 , n. 28975
Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’ art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’ art. 281 sexies c.p.c. ; in mancanza delle suddette formalità l’ordinanza, a norma dell’ art. 327 c.p.c. , può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.

Cassazione civile , sez. III , 05/09/2022 , n. 26106
Qualora il giudice d’appello, rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. ), la nullità dell’invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d’appello, decisa ai sensi dell’ art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione).