In tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell’operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull’intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all’investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. (Nel caso di specie, ha evidenziato la Suprema Corte, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’istituto di credito avesse assolto al proprio obbligo informativo sul rilievo che i funzionari della banca avevano spiegato al delegato della ricorrente (il fratello bancario) “che al maggior rendimento promesso delle obbligazioni di cui è causa corrispondeva un rischio più elevato rispetto, ad esempio, ai titoli di Stato italiani od alle obbligazioni della Cassa di Risparmio di Carrara”: non vi è dubbio che le informazioni fornite nei termini sopra illustrati non fossero in alcun modo idonee a ritenere assolto, in concreto, l’obbligo informativo sulle caratteristiche dello “specifico” strumento finanziario e sugli “specifici” rischi dell’operazione di investimento. Si trattava di informazioni generiche che rispondono, più che altro, a un criterio di buon senso, secondo cui ad un rendimento più elevato corrisponde un rischio più alto, e che è valido per tutti i titoli che offrono rendimenti elevati, ma che nulla dicevano sulle reali caratteristiche dei titoli ceduti e sugli specifici rischi ad essi collegati.