Consiglio di Stato , sez. II , 18/01/2021 , n. 553
La convenzione di lottizzazione scaduta e rimasta in parte inattuata non è vincolante per i successivi strumenti urbanistici.
L’inefficacia collegata alla scadenza dei termini dei piani attuativi e degli strumenti urbanistici, che hanno la stessa natura dei piani di lottizzazione ed dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, costituisce un effetto di legge che si produce automaticamente, pertanto la convenzione di lottizzazione scaduta e rimasta in parte inattuata non può costituire un atto vincolante per i successivi strumenti urbanistici generali.