Il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all’art. 35, comma 8, l. n. 865/1971, deve corrispondere all’effettivo costo di acquisizione.
T.A.R. , Napoli , sez. V , 04/01/2021 , n. 23
In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all’ art. 35 comma 8, l. n. 865 del 1971 , deve obbligatoriamente corrispondere all’effettivo costo di acquisizione, nel cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai proprietari a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito.