Consiglio di Stato , sez. IV , 31/05/2012 , n. 3269.
Il programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione, di cui all’art. 51 l. 22 ottobre 1971 n. 865, non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d’individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del p.e.e.p., con il quale condivide solo l’efficacia: la localizzazione può avere luogo proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure di urbanizzazione previste dalla l. 18 aprile 1962 n. 167; con riguardo a detti programmi l’art. 51, l. n. 865 del 1971 art. 51 impone che nel relativo provvedimento o, al più tardi, in quello di assegnazione delle aree siano fissati i termini di cui alla l. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 13