T.A.R. , Roma , sez. II , 09/04/2021 , n. 4199.
Il termine per la conclusione del procedimento di rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione è di 180 giorni.
Ai sensi della deliberazione della G.C. n. 13 del 5 agosto 2016, di approvazione delle linee guida per l’attuazione delle deliberazioni n. 33 del 2015 e n. 40 del 2016, in ordine all’eliminazione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati nelle aree destinate all’edilizia economica e popolare, attesa la complessità del procedimento è stabilito per la sua conclusione il termine di 180 giorni, fatti salvi eventuali interventi interruttivi e/o sospensivi dovuti a fattori esogeni, in luogo dei trenta giorni ordinariamente previsti per i procedimenti amministrativi dall’ art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 . In caso di inutile decorso di detto termine, ben può essere ordinato all’Amministrazione Comunale di concludere il relativo procedimento, ove sia impugnato il silenzio della P.A. sull’istanza del soggetto interessato.