T.A.R. , Roma , sez. II , 01/03/2021 , n. 2473.
L’inefficienza dell’Amministrazione nella gestione delle istanze di svincolo dal prezzo massimo di cessione non può avere ricadute negative sulle esigenze primarie dei privati.
Le conseguenze dell’inefficienza dell’Amministrazione nella gestione delle istanze di svincolo dal prezzo massimo di cessione non possono ricadere sugli istanti che fanno affidamento sui termini di conclusione del procedimento, stabiliti dalla medesima Amministrazione, anche al fine di programmare i tempi di transazioni commerciali che sono suscettibili di avere ricadute su esigenze primarie degli stessi come certamente sono quelle abitative.