L’art. 48 del r.d. n. 929 del 1942 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 45 del d.lgs. n. 480 del 1992 ), laddove prevede la cd. convalidazione del marchio successivo e confondibile se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell’ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche in quella di conflitto tra marchi registrati, restando irrilevante la circostanza che a partire dal 1981 e fino al 1992 sia cessato il sistema della pubblicazione dei brevetti nel Bollettino originariamente previsto dall’art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 (sempre nel testo anteriore alla novella introdotta dall’art. 85 del d.lgs. n. 480 del 1992 ), dovendosi conciliare il contenuto della norma vigente con la situazione di fatto all’epoca esistente.