Nel processo tributario l’efficacia del giudicato esterno presuppone necessariamente l’identità, oltre che del petitum e della causa petendi, anche delle parti dei due giudizi, sicché va esclusa ove ciascun contribuente sia tenuto, secondo la struttura delle obbligazioni divisibili di cui all’ art. 1314 c.c. , solo per la propria parte pro quota, non sussistendo il vincolo di solidarietà, con conseguente inapplicabilità dell’ art. 1306, comma 2, c.c. (Nella specie la S.C., in causa tra Agenzia delle entrate e un comproprietario di terreno ceduto avente ad oggetto la plusvalenza da cessione di immobile ex art. 67 TUIR , ha escluso l’efficacia di giudicato della sentenza che, nel giudizio tra la medesima Agenzia ed altro comproprietario dello stesso terreno, aveva deciso circa la commisurazione di detta plusvalenza).