In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell’evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l’evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. In particolare si è escluso che possa assumere a tal fine conferenza la dichiarazione resa dal procuratore della controparte e financo la «conoscenza effettiva che dell’evento una delle parti abbia avuto aliunde, come la conoscenza che il sindaco – quale ufficiale dello stato civile – abbia avuto della morte del patrono del comune, parte in causa del giudizio». Né si dubita che la dimostrazione della legale conoscenza dell’evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa.