Con sentenza n. 549/2022 in accoglimento della opposizione dello scrivente Studio, il Giudice ha annullato il precetto sull’assunto della mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva, così testualmente statuendo:”
D’Altronde, non si rinviene ragione di pubblico interesse sottesa alla vigente disciplina che possa condurre a ritenerla inderogabile convenzionalmente (si veda a supporto la giurisprudenza che esclude che trattasi di mutuo di scopo, tra cui Cass. 317/2001; Cass. 9511/2007; Cass. 4792/2012; Cass. 28663/2013).
Quanto osservato induce a concludere nel senso che, inoperativa la regola derogatoria posta dall’art. 41, comma 1, T.U.B., non possa che riespandersi la disciplina generale del codice di rito che, all’art. 479,
impone la notificazione del titolo spedito in forma esecutiva e del precetto, come necessari atti prodromici all’esecuzione forzata.
La mancata notifica del titolo esecutivo determina un vizio formale dell’atto di precetto, conseguentemente
affetto da nullità (si veda Cass. 753/2000)”