Nel caso in cui la notifica dell’avviso di accertamento risulta inesistente, e pertanto improduttiva di effetti giuridici, con conseguente nullità del preavviso di fermo amministrativo, per inesistenza dell’atto presupposto e della stessa pretesa tributaria che costituisce oggetto, trattandosi di “inesistenza” della notifica dell’atto impositivo, giammai può ravvisarsi una ipotetica sanatoria del vizio rilevato.