E’ stato integrato l’art. 120 quaterdecies1 relativo al rimborso anticipato, in base al quale il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto del finanziamento ed ha correlativamente diritto ad una riduzione del costo del credito (rimborso) in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ad eccezione delle imposte.
Una buona notizia con la quale ci si è adeguati alla già intervenuta giurisprudenza comunitaria.