Conseguenza della perdita di efficacia di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare.
Consiglio di Stato , sez. IV , 04/11/2020 , n. 6813.
La perdita di efficacia di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, quale piano urbanistico attuativo, comporta che lo stesso non può più essere portato ad esecuzione per la parte in cui è rimasto inattuato, non potendosi pertanto più eseguire gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né potendosi procedere all’ulteriore edificazione residenziale, fermo restando invece che devono continuare ad osservarsi le sue previsioni, destinate ad essere applicate a tempo indeterminato anche in presenza di un piano urbanistico generale.