EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Illegittima la deliberazione di localizzazione di area residenziale pubblica che omette ogni accertamento in ordine al fabbisogno abitativo.
T.A.R. , Napoli , sez. V , 06/02/2018 , n. 767.
L’intervento di localizzazione disciplinato dall’ art. 51, l. n. 865 del 1971 implica che la superficie da sottoporre a vincolo sia determinata in funzione dell’effettivo fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, in modo da realizzare un equo contemperamento fra l’interesse pubblico e gli interessi, giuridicamente protetti, dei proprietari delle aree interessate. Tale accertamento costituisce un obbligo inderogabile dell’Amministrazione, di cui deve darsi conto nella motivazione, sicchè è illegittima la deliberazione di localizzazione di area residenziale pubblica che si limita a richiamare la richiesta di assegnazione pervenuta, omettendo ogni accertamento in ordine al fabbisogno abitativo.