Nella condotta tenuta dall’Ente locale è, infatti, possibile rinvenire tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. per “danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria”, conformemente alla previsione dell’art. 30 cod. proc. amm..
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione il giudice dovrà, infatti, sempre procedere ad accertare che: i) sussista un evento dannoso; ii) il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento; iii) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; iv) il medesimo evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 2 maggio 2013, n. 2388).
Il Collegio è, infatti, dell’avviso che non vi siano dubbi – anche alla luce delle conclusioni rassegnate dal verificatore – in ordine alla sussistenza, con riferimento a tale lotto 1, di un danno ingiusto meritevole di ristoro, risultando in atti:
– l’evento dannoso, individuabile nella mancata aggiudicazione in favore della ricorrente di quei servizi, oggetto dell’appalto, già eseguiti;
– l’ingiustizia del danno conseguentemente patito, in relazione ad una aggiudicazione viziata dall’illegittima esclusione della stessa Onlus, come accertato con la citata sentenza di questa Sezione II, n. 1969/2016;
– la riferibilità dell’evento dannoso alla condotta dell’amministrazione resistente, atteso che ove la ricorrente non fosse stata (illegittimamente) esclusa, con ogni probabilità l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in suo favore quale unica offerente per il lotto 1 e che come, accertato in sede di verificazione, “preso atto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ratione temporis applicabili, della Determina Dirigenziale n. 1622 del 2015, costituente lex specialis di gara, della contrattualistica rilevante nel caso di specie, delle diverse voci di costo indicate in sede di offerta economica, nonché dell’ulteriore documentazione prodotta dalle parti ed esaminata dal sottoscritto verificatore, deve ritenersi congrua, o comunque non anormalmente bassa, l’offerta presentata nel Lotto 1, ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 86 del d.lgs. 163/2006”.