Sul punto il Giudice, accogliendo la nostra eccezione, ha evidenziato che rileva “la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14361 del 30 giugno 2011, con cui la Consulta ha statuito che: “Nullo l’atto successivo in presenza di omessa o irrituale notifica dell’atto presupposto”. Secondo la Cassazione, tale nullità può essere fatta valere dal cittadino mediante la scelta di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto) o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa creditoria. Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe all’assurda conseguenza che l’Amministrazione finanziaria potrebbe procedere sempre all’adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, violando gravemente il diritto di informazione del cittadino, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. Nel caso di specie, il Comune di… non ha notificato alla ricorrente gli avvisi di accertamento relativi all’IMU anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, atti presupposti all’Ingiunzione contestata, con l’ovvia conseguenza che l’Ingiunzione di pagamento in discorso deve ritenersi affetta da insanabile nullità o addirittura inesistente.