La previsione, all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, di una legge speciale tributaria per le notificazioni degli avvisi e/o atti fiscali in generale, non esclude l’applicazione dell’ordinaria disciplina di cui agli artt. 137 ss. del codice di rito, poiché, al contrario, detta disposizione legislativa contempla esplicitamente la medesima ritualità prevista dal codice; con la conseguenza che la notifica nei confronti di una società di persone è nulla, e l’avviso di accertamento va, per l’effetto, annullato, qualora non sia stata eseguita, né nella sede legale o amministrativa, né, in alternativa, a norma degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., presso la residenza o il domicilio o il luogo di lavoro del legale rappresentante, a mani dello stesso o di persona ad esso strettamente legata, e piuttosto sia avvenuta in una sede operativa della stessa società e nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante in carica, anche considerato che, con la recente novella ex l. 28 dicembre 2005, n. 263, il legislatore ha provveduto ad una migliore identificazione dei luoghi e dei destinatari verso cui la notifica si intende perfezionata.