“ANCORA UNA VITTORIA!!”.

Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento del reclamo proposto dallo scrivente Studio, ha revocato il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione di un immobile pronunciato per asserita tardività del termine di versamento del saldo prezzo nell’ambito della procedura esecutiva.

In sede di reclamo era stato evidenziato, infatti, che il Tribunale avesse mancato di considerare che, nel caso di specie, era intervenuto nella procedura esecutiva provvedimento di sospensione dello stesso Giudice dell’esecuzione.

In tale contesto, prima della riassunzione del giudizio a seguito della sospensione, era precluso per l’assegnatario il versamento del saldo prezzo, avuto riguardo alla circostanza che, ove nessuno avesse provveduto a “riassumere” la procedura, l’esecuzione si sarebbe estinta.

In tale contesto l’eventuale obbligo di provvedere al “saldo prezzo” alla data del 30.6.2021 era data ritenere illegittimo in quanto si pretendeva un adempimento in costanza di sospensione, avuto riguardo alla circostanza che, antecedentemente alla data del 30.6.2021, nemmeno era intervenuta riassunzione da parte del creditore procedente.

Il Collegio, in sede di reclamo, accogliendo la tesi dello scrivente studio, ha rimesso in termine l’assegnatario ai fini del versamento del saldo prezzo.