La Corte di Giustizia Tributaria in accoglimento del nostro appello incidentale ha integralmente annullato la ripresa tassazione che l’Amministrazione Finanziaria aveva operato per cinque annualità consecutive, in recepimento delle nostre deduzioni difensive secondo cui:
“Sul punto giova ricordare che la Banca di Italia con provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle Banche – ricalcando quanto previsto dalle delibere del C.I.R.C. del 19.7.2005 e del 22.2.2006 – ha precisato che i prestiti tra privati e i prestiti tra società e terzi finanziatori non professionali sono pacificamente ammessi purchè dal contratto emerga la natura di finanziamento del rapporto stesso e che si sia formato per iniziativa e sulla base di una trattativa personalizzata tra le parti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha contabilizzato i finanziamenti provenienti da soggetti estranei alla compagine sociale nel conto di debito “Finanziamenti da terzi” e l’iniziativa e la trattativa sono state condotte tra madre e figlia, la prima con caratteristica di soggetto terzo e la seconda quale socio unico e legale rappresentante della società che ha ricevuto il finanziamento.
Non è dato comprendere, pertanto, le ragioni che hanno indotto il Giudice di prime cure a discostarsi da quanto dedotto ed argomentato dal C.T.U.
Del resto il Giudice può legittimamente disattendere quanto accertato dal C.T.U. soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il Giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del C.T.U che ha rilevato l’insussistenza di ogni pretesa fatta valere dall’Agenzia delle Entrate.
In altri termini, il Giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente in base a idonei elementi istruttori eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza “le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del c.t.u.”. Nel caso che oggi ci occupa il Giudice non ha in alcun modo spiegato perché ha assunto una posizione nettamente divergente rispetto a quella del suo ausiliario tecnico, che ha parimenti evidenziato come detta questione inerente ai “finanziamenti” fosse anche estranea alle contestazioni di cui agli Avvisi di Accertamento”.
In tale contesto il Giudice ha annullato gli Avvisi di Accertamento che si basavano su un’erronea interpretazione dell’art. 32 del DPR 600/1973.